Avvocato Milano - Marchi e Brevetti

Avvocato Milano: Registrazione del Marchio

Depositare un marchio può rivelarsi un’operazione piuttosto complessa, se non si considerano le diverse implicazioni legate all’iter di registrazione.

Prima di procedere al deposito è necessario definire gli ambiti di utilizzo del marchio, individuando correttamente i prodotti e servizi che si andranno contraddistinguere, verificare la sussistenza dei requisiti ex lege richiesti, individuare la tipologia del marchio analizzandone i punti peculiari e gli obiettivi di mercato.

Pertanto, è auspicabile avvalersi dell’ausilio di un consulente specializzato in materia, che possa guidare l’interessato nei vari passaggi procedurali, garantendo la massima efficienza e la riuscita del progetto.

 

Va infatti sottoposto a controllo tutto l’iter di deposito e registrazione che comprende anche il Monitoraggio del marchio nel c.d. periodo di buio, ovvero il quel tempo che intercorre tra il deposito del marchio e la sua effettiva pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell’UIBM, nonché il monitoraggio del marchio dal momento della pubblicazione alla registrazione ufficiale ovvero alla concessione dell’attestato di registrazione.

Il monitoraggio ha cadenza periodica che viene definita tenendo conto delle esigenze di tutela manifestate dalla committente.

Imprescindibile è, poi, l’assistenza in ambito stragiudiziale per tutti i procedimenti eseguiti in sede UIBM ovvero la consulenza e tutela in caso di contenzioso dinanzi all’Autorità Giudiziaria.

 

Infatti, una volta registrato il marchio è fondamentale garantirne la tutela, mettendo in campo una specifica strategia volta ad eliminare ogni forma di uso illegittimo da parte di terzi.

 

Innumerevoli e di varia natura sono, infatti, i casi di violazioni della titolarità del marchio che possono mettere a rischio non solo il riconoscimento della paternità dello stesso ma anche l’intero contesto imprenditoriale rappresentato da quel segno distintivo.

 

Un marchio, per la sua importanza, può racchiudere l’impianto oltre che la storia di un’intera azienda e l’uso illegittimo, abusivo e non autorizzato potrebbe costituire un pericolo per il proprio business.

 

L'Avvocato Busco dello Studio legale Busco di Milano, si occupa procedure relative alla tutela dei diritti industriali, alla tutela del marchio ed alla sua registrazione.

Rivolgendovi ad Avvocato Milano ed inviando una mail all'Avvocato Gianni Busco dello studio legale Busco di Milano, potrete avere informazioni utili sul da farsi e sulle modalità per intraprendere un procedimento di restrazione del marchio.

 

In alternativa potrete rivolgervi al sito Avvocato Milano per mettervi in contatto con l'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Milano inviando una mail a:

 

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Avvocato Milano: la proprietà industriale.

La creazione di segni di distinzione, mezzi di espressione che servono ad individuare una certa realtà istituendo un collegamento ideale tra il segno e l’entità a cui esso è riferito, risponde ad un’esigenza fondamentale delle società organizzate: distinguere classi dotate di determinate caratteristiche, separandole idealmente dalle classi di identità dotate di caratteristiche diverse.

 

Il diritto industriale si preoccupa della disciplina della concorrenza e delle esclusive sulle creazioni intellettuali, anch’esse in funzione concorrenziale, tra cui posto di rilievo meritano i segni distintivi.

 

L’orizzonte degli interessi tutelati si estende alle norme sulla concorrenza con una visione non più soggettiva ma oggettiva, tese a disciplinare non solo i rapporti tra imprenditori ma anche tra questi e il pubblico dei consumatori.

 

All’interno del mercato, i segni distintivi diventano presidio del mercato ove il consumatore compie un procedimento mentale di identificazione e consisteranno essenzialmente in elementi di differenziazione dei prodotti o servizi offerti.

 

All’interno di tale categoria, il marchio è certamente la figura più importante, alla luce dell’immenso significato economico che ha assunto, soprattutto negli ultimi decenni, vettore quasi esclusivo del rapporto impresa-clientela.

 

In caso di dubbi l'Avvocato Busco dello Studio legale Busco di Milano potrà fornirvi ulteriori chiarimenti.

inviate una mail all'indirizzo

 

[email protected]

 

oppure telefonate allo Studio Legale Busco di Milano al n. 349.4581494

 


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Avvocato Milano: il Marchio.

Insieme alla ditta e all'insegna, il marchio è definito come segno distintivo che assolve la funzione di individuare i vari operatori economici e consentire ai consumatori di effettuare scelte consapevoli, una sorta di "collettore di clientela" che ne favorisce la formazione e il mantenimento.

 

Attraverso il marchio è possibile differenziare i prodotti di un imprenditore da quelli dei concorrenti consentendo ai consumatori di riconoscere con facilità i prodotti provenienti da una data impresa e di operare consapevolmente le proprie scelte.

 

Le indicazioni fornite dalla rubrica del sito Avvocato Milano hanno il fine di dare informazioni e rispondere ai dubbi del lettore con l'avvertimento che si tratta di materie complesse che meritano una trattazione approfondita da parte di un esperto e con il generale consiglio di rivolgersi ad un Avvocato per essere seguiti ed adeguatamente consigliati.

 

E' possibile rivolgersi agli uffici competenti direttamente e di persona.

In alternativa potrete rivolgervi al sito Avvocato Milano per mettervi in contatto con l'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Milano inviando una mail a:

 

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Avvocato Milano: i diversi tipi di marchio.

È l'articolo 7 del C.P.I. ad indicarci quali possono essere le diverse tipologie di marchi stabilendo che "possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche ...".

 

Il marchio, dunque, può essere denominativo (solo parole), figurativo o emblematico (figure, lettere o numeri), misto (combinazione di parole e figure); il marchio può essere, altresì, di forma (forma o confezione di un prodotto), di colore (combinazioni e tonalità cromatiche, purché traducibile in segno grafico), di suono (purchè atti a distinguere i prodotti o servizi di quell'impresa), olfattivo (purchè rappresentabile graficamente).

 

E ancora, il marchio può essere d'insieme (in cui i diversi elementi che lo compongono privi di distintività ma che la acquisiscono proprio dalla loro commistione) o complesso (in cui ogni elemento possiede capacità caratterizzante ma la capacità distintiva è data da uno solo di essi).

Infine, come si evince dall'articolo 8 C.P.I., anche i ritratti di persone e i nomi propri possono costituire oggetto di marchio, purchè vi sia il consenso dei diretti interessati o dei loro eredi e non si vada al ledere la fama, il credito, il decoro di chi ha il diritto di portare il nome.

 

 

In caso vogliate approfondire la tematica trattata nella presente rubrica, potrete rivolgervi all'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Milano per ricevere ulteriori chiarimenti ed informazioni.

L'Avvocato Gianni Busco dello Studio legale Busco di Milano riceve a:

 

Milano in Via Vincenzo Monti, 8

 

Roma in Via dei Parioli, 54

 

Bari in Via Giacomo Matteotti, 3
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Avvocato Milano: Classificazione di Marchi.

 

È possibile distinguere il marchio individuale dal marchio collettivo.

 

- Il marchio individuale: come già detto, ha la funzione di contraddistinguere la produzione e commercializzazione di beni e servizi da parte di un imprenditore; diversamente la funzione del marchio collettivo è quella di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinato prodotti o servizi.

 

- I Marchi generali: sono quelli che contraddistinguono più prodotti o servizi della stessa impresa;

 

- I Marchi specifici: sono quelli utilizzati dal titolare per contraddistinguere una specifica attività tra quelle esercitate dall'impresa.

 

Una pratica comune, ovvero quella di registrare il marchio principale nonchè altri marchi simili o somiglianti rispetto al primo, ci induce a specificare la distinzione, appunto, tra marchi principali (ovvero il marchio che avrà il compito di contraddistinguere prodotti e servizi nel mercato) dai marchi cd. difensivi (ovvero marchi simili che, se registrati, diminuiscono il rischio di contraffazione).

 

Va infine precisato che i marchi possono essere classificati in base all'attività d'impresa distinguendosi, pertanto, in marchi di fabbrica, marchi di commercio e marchi di servizio.

 


Per ulteriori chiarimenti potrete inviare una mail ad Avvocato Milano all'indirizzo:

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oppure potrete prendere un appuntamento con l'Avvocato Gianni Busco o con i collaboratori dello Studio Legale Busco di Milano, telefonando al n. 349.4581494

 


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Avvocato Milano: Marchi Deboli e Marchi Forti.

La distinzione tra marchio debole e marchio forte ha origine prettamente giurisprudenziale.

Si tratta di formule utilizzate per creare contrapposizione tra un marchio già affermato nel mercato, che gode di una sua fama ed è sedimentato nell'immaginario comune, rispetto ad un marchio che non ha ancora quella forza e capacità distintiva da renderlo assolutamente riconoscibile ai terzi.

Da questa distinzione, la giurisprudenza fa discendere un grado maggiore o minore di tutela.

 

- IL SECONDARY MEANING Si tratta del significato e della forza acquisiti da un marchio nel tempo, attraverso la sua commercializzazione e diffusione. È la percezione che se ne ha all'interno del mercato che finisce per dargli forza autonoma.

 

La rubrica tenuta da Avvocato Milano vuole fornire informazioni sui procedimenti e sui diritti della proprietà industriale, ai Marchi ed ai Brevetti.

L'Avv. Busco, in particolare, si occupa della tutela giudiziaria relativa alla proprietà industriale ai Marchi e Brevetti e potrà consigliarvi e seguirvi nel complesso procedimento di registrazione e della relativa tutela.



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Avvocato Milano: i requisiti del Marchio.

Il marchio deve riportare i seguenti requisiti:

 

a) la novità: l'art. 12 C.P.I. indica il concetto di "nuovo" stabilendo cosa non lo è e quindi individuando cosa non può essere oggetto di registrazione. In aiuto è giunta la riforma del 2010 che con l'art. 13 C.P.I. e la definizione di capacità distintiva, ha chiarito per analogia anche i casi in cui non si ravvisa il requisito della novità ovvero laddove si sia in presenza di denominazioni generiche o descrittive, termini attinti dal linguaggio comune che non abbiano, appunto, capacità distintiva.

 

b) la capacità distintiva: si riferisce alla capacità del marchio di rendere chiara la provenienza del prodotto, la sua origine, differenziando il prodotto di un'impresa da quella di un'altra.

 

c) l'originalità: si tratta di quella caratteristica del marchio che gli permette di superare la descrizione del prodotto o del servizio tout court.

 

d) la liceità: il riferimento è a quei marchi che siano contrari alla legge, che inducano in inganno il pubblico, che violino l'altrui diritto d'autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo dei terzi.

 

 

Presso Lo Studio Legale Busco, potrai rivolgerti all'Avv. Gianni Busco e ad un team di professionisti esperti.

Lo Studio esercita la propria attività su tutto il territorio nazionale.

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Avvocato Milano: la Resgistrazione del Marchio.

È il mezzo di tutela per eccellenza che permette al titolare del marchio il pieno godimento dei diritti da esso scaturenti.

L'art. 20 C.P.I. stabilisce, infatti, che" i diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare USO ESCLUSIVO del marchio".

La norma garantisce una forte tutela del marchio d'impresa registrato, riconoscendo al titolare il diritto di vietare ai terzi l'uso di un segno distintivo identico al proprio, indipendentemente dal rischio di confusione.

Tuttavia, è necessario precisare che al titolare non è consentito VIETARE ai terzi autoritativamente i comportamenti elencati nella norma, bensì prevede che di fronte a tali comportamenti, il predetto titolare, il cui diritto di uso esclusivo sia stato illegittimamente violato, possa ricorrere all'autorità giudiziaria (civile o penale) per ottenere la cessazione dell'attività illecita e il risarcimento dei danni.

 

 

IL TRASFERIMENTO DEL MARCHIO 

Tralasciando il lungo percorso legislativo-giurisprudenziale che ha condotto alla formulazione dell'attuale disciplina del trasferimento del marchio, ciò che interessa è comprendere le dinamiche legate ai diritti di proprietà del marchio.

In linea con l'art. 2573 c.c., l'attuale art. 23, comma 1, C.P.I., stabilisce che " ... il marchio può essere trasferito per la sua totalità o per una sua parte dei prodotti e servizi per i quali è stato già registrato".

Il trasferimento del marchio permette di spostare (in tutto o in parte) la titolarità dei dei diritti di proprietà da esso scaturenti, in capo ad altro titolare.

Il trasferimento del marchio deve essere reso pubblico per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.

Si tratta di una mera forma di pubblicità la cui ratio è quella di preservare la buona fede e i diritti dei terzi e di garantire la prevalenza di un diritto trasferito per primo attraverso una prova certa.

 

a) La Licenza: l'art. 23, comma 2, C.P.I. stabilisce che "Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o parte del territorio dello Stato [...]" La licenza può essere definita come il contratto con cui il titolare di un marchio concede a terzi (licenziatari) il diritto di usare il proprio segno senza perderne la titolarità.

 

b) Il Franchising: si tratta di una particolare formula contrattuale con la quale il franchisor autorizza il franchisee ad utilizzare i propri segni distintivi tra cui il marchio d'imprese. Valore aggiunti di questo tipo di contratto è il passaggio del cd. Know how, ossia l'insieme delle tecniche e delle conoscenze necessarie allo svolgimento dell'attività professionale delfranchisee. Altra particolarità è l'assistenza che il franchisor fornisce al franchisee, al fine di garantire una gestione dell'attività in linea con la politica commerciale e d'immagine del franchisor.

 

c) Il Merchandising: E’ il contratto di licenza esclusiva parziale con cui il titolare di un marchio celebre concede a terzi l'utilizzo di quel marchio nell'ambito di un settore di mercato diverso da quello nel quale lo stesso ha assunto notorietà.

 

 

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Avvocato Milano: l'estinzione del Marchio.

Cause di estinzione del marchio:

Le cause di estinzione del marchio possono essere diverse e vanno dalla scadenza del termine decennale di efficacia della registrazione, sino alla rinunzia fatta dal titolare, passando per dinamiche più complesse quali la nullità e la decadenza.

 

a) La Nullità: può essere definita come una forma di invalidità che comporta l'improduttività degli effetti giuridici di un determinato atto, avente efficacia retroattiva. I casi di nullità sono elencati nell'art. 25 C.P.I. e sono la mancanza dei suoi presupposti e requisiti di validità; la contrarietà alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume; la decettività; il fatto di essere costituito da uno stemma o da altro simbolo di interesse pubblico; il fatto di poter violare un diritto altrui; il fatto che la registrazione è stata effettuata a nome di un non avente diritto. La nullità di regola è assoluta e quindi è rilevabile da parte di chiunque ne abbia interesse, senza limite di tempo.

 

b) La Decadenza: in virtù dell'art. 26 C.P.I., il marchio decade per volgarizzazione (ovvero quando perde la capacità distintiva) a causa di imprenditori concorrenti (in mancanza di un'azione di tutela tempestiva da parte del suo titolare), o da parte dei consumatori che lo usano per indicare tutti i prodotti dello stesso genere, anche di produttori diversi; il marchio decade, altresì, per intervenuta illiceità; infine, il marchio decade per non uso.

 

c) Nullità e decadenza parziali: in virtù del principio di scindibilità del marchio registrato, per il quale le cause di nullità e di decadenza possono operare per una parte limitata del marchio, sia nullità che decadenza possono colpire il marchio in modo parziale per cui, esemplificando in relazione all'ipotesi della decadenza, quando un marchio è stato depositato e registrato per una pluralità di prodotto o servizi, il non uso per solo alcuni di questi ne comporta la decadenza parziale.

 

d) La Convalidazione o secondary meaning: L'art 28 C.P.I. disciplina l'istituto del secondary meaning, ovvero quel fenomeno per cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintive per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, acquista tali capacità grazie all'uso all'interno del mercato. Esempio emblematico è il "caso Chanel" con le sue famose due C contrapposte.

 

 

Ebbene, la Cassazione con sentenza n. 5091/2000 ha affermato che un marchio alfabetico, di per se sprovvisto di capacità distintive, diventa forte in forza del secondary meaning qualora venga usato per decenni e diventi noto in tutto il mondo in cui i prodotti che contraddistingue vengono commercializzati.

 

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Avvocato Milano: il Marchio Comunitario.

"Sono denominati marchi comunitari i marchi di prodotti o di servizi registrati allae condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento".

Questa la definizione data dall'art. 1 del Regolamento (CE) 207/2009.

Il marchio comunitario è un marchio unico avente validità e, quindi, tutela in tutti i Paesi della Comunità Europea.

Esso ha carattere "unitario" producendo gli stessi effetti in tutta la Comunità dove può costituire oggetto di trasferimento, formare oggetto di rinuncia o di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato solo per la totalità dei Paesi della Comunità.

L'art. 4 del regolamento stabilisce che "possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese".

Di seguito l'art. 5 specifica i soggetti che possono essere titolari di marchi comunitari.

La registrazione del marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo (art. 9 Reg. CE 207/2009).

 


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Avvocato Milano: la tutela dei diritti e della proprietà industriale.

Competenza e Sezioni specializzate:

Tutte le cause in materia di proprietà industriale ed intellettuale iniziate dopo il 1° luglio 2003 sono devolute alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Più specificatamente l’art. 3 del D. Lgs.

Definisce come segue la materia delle sezioni specializzate: controversie aventi ad oggetto marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti di invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni, diritto d’autore, nonché fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

Il Tribunale competente è quello del convenuto; diversamente quello dell’attore; diversamente è il Tribunale di Roma.

Per quanto riguarda, nello specifico, le azioni di contraffazione, l’art. 120 comma 6 c.p.i. stabilisce che le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell’attore possono essere proposte anche dinanzi all’Autorità Giudiziaria dotata di Sezione Specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi (cd. forum commissi delicti).

In questo caso, a differenza del precedente, non si tratta di un criterio preminente ed esclusivo, bensì di un criterio alternativo rispetto a quelli ordinari della residenza, domicilio reale, o dimora del convenuto (cd. forum rei).

Le diverse azioni giudiziarie possono essere proposte sulla base di titoli di proprietà industriale non ancora concessi, ma in corso di concessione.

L’art. 132 precisa che i provvedimenti cautelari possono essere concessi, in corso di brevettazione o di registrazione, purchè la domanda sia efficace nei confronti di terzi e cioè sia stata resa accessibile al pubblico o nei confronti delle persone a cui la domanda stessa sia stata notificata.

 

 

Onere della prova

Per quanto riguarda l’azione di nullità e di decadenza di un titolo di proprietà industriale, l’onere della prova incombe in ogni caso su chi impugna il titolo. In relazione alla contraffazione, invece, l’onere della prova incombe sul titolare del titolo di proprietà industriale, salvo il disposto dell’art. 67 il quale inverte l’onere della prova per i brevetti di procedimento in relazione ai nuovi prodotti così ottenuti, salvo prova contraria.

Solo in relazione all’azione di decadenza del marchio per non uso, la prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni semplici.

Si tratta, infatti, di una cd. prova diabolica e cioè la prova negativa di un fatto in relazione alla quale, ragionando in termini rigorosamente logico-giuridici, si potrebbe concludere che anche se 100 soggetti affermino di aver constatato che un determinato marchio non è stato usato, anche uno solo possa sovvertire tale dichiarazione sostenendo l’utilizzo di quello stesso marchio.

 

 

Azione di nullità e decadenza

In merito alle azioni di nullità e decadenza vengono previste disposizioni particolari agli art. 122 e 123.

Le azioni di nullità e decadenza possono essere proposte da chi ne abbia interesse ovvero laddove vi sia la sussistenza di diritti anteriori, oppure perché l’uso del marchio costituirebbe violazione di altrui diritto di autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto, oppure la registrazione del marchio è stata effettuata a nome di non aventi diritto e può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e del suo avente causa o dall’avente diritto.

Le suddette azioni posso essere esercitate anche da PM in quanto sussiste un interesse pubblico a vedere eliminato un titolo di proprietà industriale nullo o decaduto che diversamente rappresenterebbe un illegittimo ostacolo all’altrui libertà di concorrenza.

Tutte le azioni di nullità e di decadenza di un titolo di proprietà industriale debbono essere esercitate in contraddittorio di coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari.

Si tratta di un tipico caso di litisconsorzio necessario.

In difetto, occorrerà provvedere all’integrazione del contraddittorio; diversamente la sentenza sarà viziata di nullità.

Le sentenze che dichiarano la nullità o la decadenza di un titolo di proprietà industriale devono essere annotate nel registro a cura dell’UIBM e a tal fine il Cancelliere deve trasmettere copia della sentenza a tale Ufficio. All’UIBM deve essere comunicata una copia dell’atto introduttivo a cura dell’attore.

Se non si è provveduto, l’Autorità Giudiziaria procederà a tale comunicazione prima della decisione di merito. Le sentenze hanno efficacia erga omnes.

 

 

Azione di rivendica

L’art. 119 precisa che l’UIBM non verifica l’esattezza della designazione dell’inventore o dell’autore né la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

Pertanto, dinanzi all’Ufficio si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione o al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo.

L’art. 118 disciplina le azioni che possono essere proposte nel caso di usurpazione del diritto al brevetto o alla registrazione.

Si tratta dell’azione di rivendica con la quale l’avente diritto può ottenere una pronuncia che gli consenta di assumere a proprio nome la domanda o di trasferire a suo nome il brevetto o l’attestato di registrazione nel caso in cui la privativa industriale sia già stata rilasciata; oppure può ottenere una sentenza che rigetti la domanda di privativa depositata del non avente diritto o, nel caso di già avvenuto rilascio, ne dichiari la nullità.

In caso di privativa non ancora rilasciata, l’interessato può depositare una nuova domanda di brevetto o di registrazione la cui decorrenza risale alla data di deposito o di priorità della prima domanda; oppure può depositare nel caso del marchio una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza risalga alla data della prima domanda. Decorsi due anni dalla data di pubblicazione della concessione del titolo, chiunque vi abbia interesse potrà fare valere l’azione di nullità.

 

 

Azioni cautelari

L’art. 700 c.p.c. prevede che se il titolare di un diritto ritiene di subire un grave ed irreparabile danno, nell’attesa della sentenza al termine di un giudizio ordinario, può rivolgersi al Giudice e chiedere qualunque provvedimento ritenuto necessario per salvaguardare il suo diritto in via urgente.

La legge prevede per tutti i provvedimenti cautelari due requisiti irrinunciabili:

 

a) Il fumus boni iuris: consiste nella apparenza di un buon diritto in capo al ricorrente,

 

b) Il periculum in mora: rappresenta il danno che il titolare subirebbe se dovesse attendere la conclusione della causa, cioè la sentenza di merito.

 

 

Tutela e sanzioni penali

La L. 99/2009 ha introdotto una serie di modifiche al Codice Penale nella parte relativa al diritto di proprietà industriale, modifiche che inaspriscono le pene e specificano meglio le condotte che si ritengono rilevanti ai fini penali.

Le condotte riguardano ogni aspetto della tutela del diritto della proprietà intellettuale e industriale, dalla contraffazione, all’uso illegittimo di marchi e altri segni distintivi fino alla lotta alla pirateria, non tralasciando alcun aspetto, sempre in un’ottica di armonizzazione con la normativa europea.

 

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       la presente rubrica è stata realizzata ed è curata dall'Avvocato Giuseppe Picca